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Quando si parla di sicurezza sul lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale hanno una importanza cruciale, sia perché sono obbligatori per legge, sia perché garantiscono la protezione della salute del lavoratore durante lo svolgimento quotidiano delle proprie mansioni.
Per questo, conoscere ed adottare nel modo corretto i Dispositivi di Protezione Individuale è un elemento centrale per la tutela della sicurezza e della salute, ancora prima di rappresentare un chiaro obbligo di legge per il datore di lavoro.
Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale
Con il termine “Dispositivo di Protezione Individuale” – o DPI – il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.lgs 81/08) identifica:
"Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".
Al fine di essere conformi con la definizione stabilita dalla legge, dunque, i Dispositivi di Protezione Individuale devono possedere una serie di requisiti, tra i quali troviamo:
- essere conformi alle norme CE, cioè essere prodotti seguendo i requisiti imposti dalla Comunità Europea;
- essere adeguati alle condizioni e caratteristiche dell’ambiente di lavoro, poiché ognuno luogo lavorativo conta dei specifici rischi che necessiteranno dei Dispositivi di Protezione Individuale più adatti, per tutelare la sicurezza del lavoratore;
- essere adeguati ai rischi che devono prevenire ma, anche, non rappresentare un ostacolo e rischio maggiore per il lavoratore, garantendogli, per esempio, sempre un’ampia libertà di movimento;
- essere ergonomici e tenere in considerazione le funzionalità per la salute del lavoratore;
- essere flessibili, cioè permettere al lavoratore di indossare e togliere il Dispositivo di Protezione Individuale facilmente, in base alla necessità;
- essere compatibili tra di loro, nel caso in cui il lavoratore necessitasse di indossare più Dispositivi di Protezione Individuale perché esposto a rischi multipli.
La Classificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale
Considerati i requisiti appena citati, i Dispositivi di Protezione Individuale sono classificati in base alla parte del corpo che vanno a proteggere, così come stabilito dall’allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08, in:
- I Dispositivi di Protezione della testa;
- I Dispositivi di Protezione dell'udito;
- I Dispositivi di Protezione degli occhi;
- I Dispositivi di Protezione degli arti superiori;
- I Dispositivi di Protezione degli arti inferiori;
- I Dispositivi di Protezione del tronco e dell’addome;
- I Dispositivi di Protezione del corpo nella sua interezza;
- Gli indumenti di protezione.
Oltre questa classificazione, basata sulla parte del corpo protetta, i Dispositivi di Protezione Individuale sono ulteriormente suddivisi in 3 categorie riferite al tipo di rischio rispetto al quale devono proteggere il lavoratore.
I Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria I
I Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria I sono progettati per proteggere il lavoratore da rischi minimi, ossia quelli di lieve entità.
Per essi è prevista solamente una autocertificazione, nella qualeil produttore dichiara la conformità del prodotto alle normative vigenti.
I rischi verso i quali proteggono i DPI di Categoria I sono:
- il contatto o l’urto con oggetti caldi che non superino però i 50°C;
- le lesioni meccaniche superficiali;
- vibrazioni o urti di lieve entità;
- esposizione a raggi solari;
- lesioni da contatto con agenti chimici lievemente dannosi.
Di conseguenza, le attrezzature che fanno parte dei DPI di Categoria I sono:
- i copricapo;
- gli indumenti protettivi;
- le maschere e gli occhiali protettivi;
- i protettori degli arti inferiori antiscivolo;
- i protettori degli arti superiori contro aggressioni minime.
I Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria II
I Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria II devono proteggere i lavoratori che sono esposti a rischi medi. I DPI di Categoria II, per essere certificati, devono ottenere una attestazione di conformità CE, che viene rilasciata da un organismo certificato, durante la fase di progettazione del Dispositivo di Protezione Individuale.
Le attrezzature che fanno parte della Categoria II sono:
- i Dispositivi di protezione dell’udito;
- gli occhiali protettivi
- gli elmetti e i copri capo che proteggono da radiazioni e da rischi elettrici;
- i Dispositivi di protezione del volto;
- i Dispositivi di protezione degli arti superiori;
- i Dispositivi di protezione da rischi meccanici.
I Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria III
Dei Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria III fanno parti tutti gli indumenti e le attrezzature che proteggono il lavoratore da lesioni o rischi gravi e irreversibili, come la morte. Per questo, per ottenere la certificazione, i DPI di Categoria III necessitano di una attestazione CE, rilasciata da un organismo notificato, che annualmente dovrà controllare la conformità del prodotto.
I Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria III, proteggeranno quindi il lavoratore da rischi molto gravi, tra i quali troviamo:
- la protezione delle vie respiratorie rispetto al rischio di inalazione di sostanze pericolose per la salute;
- la protezione da scosse elettriche ed alta tensione;
- la protezione contro agenti atmosferici;
- la protezione dalla possibilità di caduta dall’alto;
- la protezione dalle alte temperature;
- la protezione dalle basse temperature;
- la protezione da tagli e perforazioni;
- la protezione da rumori particolarmente nocivi.
I Dispositivi di Protezione Individuale dovranno avere, oltre al sistema di certificazione di conformità CE, rilasciato dagli organismi competenti, anche:
- il marchio del prodotto, il suo nome o comunque un sistema di riconoscimento del produttore;
- il riferimento al modello di Dispositivo di Protezione Individuale e l’uso al quale è destinato;
- la valutazione dei rischi dai quali protegge il Dispositivo di Protezione Individuale;
- tutta la documentazione tecnica di come è costruito il Dispositivo e le spiegazioni necessarie per comprendere il suo funzionamento;
- un allegato con la dichiarazione di conformità del produttore;
- tutti i riferimenti normativi che hanno portato alla progettazione e alla produzione del Dispositivo di Protezione Individuale;
- le relazione sulle prove che il produttore ha effettuato come verifica di conformità del Dispositivo di Protezione Individuale;
- per i Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria III anche l’attestazione di controllo periodico della qualità del prodotto, sia del produttore che quella rilasciata dall’organismo di controllo.
Quando è necessario scegliere un Dispositivo di Protezione Individuale
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro stabilisce quali sono i diritti e gli obblighi per lavoratori e Datori di lavoro, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
Tuttavia, possiamo riassumere che, l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, è basato sulla valutazione di tre fattori, cioè:
- l’impossibilità di evitare, in qualsiasi modo, i rischi per i lavoratori;
- l’effettiva protezione che i Dispositivi di Protezione Individuale forniscono al lavoratore;
- la garanzia di confort per il lavoratore
In relazione a questi tre fattori, i Dispositivi di Protezione Individuale devono quindi:
- essere adeguati rispetto al rischio, senza provocarne di ulteriori per il lavoratore;
- essere sempre sottoposti a controlli, sia prima che dopo il loro utilizzo, per accertarsi che la loro integrità sia garantita in ogni occasione;
- essere adatti alle necessità ergonomiche del lavoratore.
Gli obblighi del Datore di lavoro e dei lavoratori in materia di Dispositivi di Protezione Individuale
Quando si parla di Dispositivi di Protezione Individuale, è utile fare una panoramica generale anche su quali siano, secondo le Normative vigenti, gli obblighi che ricadono sia sul Datore di lavoro che sul lavoratore.
Per quanto riguarda il Datore di lavoro, esso ha l’obbligo di:
- effettuare una valutazione dei potenziali rischi ai quali il lavoratore può essere esposto;
- in base alla valutazione, scegliere i corretti Dispositivi di Protezione Individuale da fornire al lavoratore, individuandoli tra le norme tecniche UNI-EN;
- valutare quali sono le condizioni in cui il lavoratore dovrà utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale;
- fornire ai lavoratori i personali Dispositivi di Protezione Individuale e occuparsi anche della loro manutenzione, riparazione e eventuale sostituzione;
- comunicare e formare i lavoratori sui rischi dai quali il Dispositivo di Protezione Individuale li protegge e sul suo utilizzo.
Per quanto riguarda invece il lavoratore, esso ha l’obbligo di:
- non apportare modifiche ai Dispositivi di Protezione Individuale e di averne cura
- segnalare possibili malfunzionamenti dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- seguire il corso di formazione per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- utilizzarli correttamente;
- dopo aver utilizzato il Dispositivo di Protezione Individuale, deve seguire le procedure segnalate dall’azienda per riconsegnarlo.
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