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Il rischio biologico è un rischio specifico di alcuni settori lavorativi, che va valutato attentamente seguendo delle misure di prevenzione, delle metodologie di analisi e delle protezioni adeguate.
In questo articolo analizzeremo il rischio biologico, andando a definirlo in riferimento alla Normativa che lo disciplina e considerando tutti gli obblighi che vengono posti in merito.
Cosa è il Rischio Biologico?
Con Rischio Biologico, anche detto Biorischio, si intendono i rischi che derivano dalla possibilità che i lavoratori siano esposti ad agenti e sostanze che hanno una origine di natura biologica. Le sostanze biologiche alle quali i lavoratori possono essere esposte, vengono configurate come un potenziale rischio alla loro salute.
Sono considerate fonti di rischio:
· i microorganismi;
· i virus;
· le tossine
· i batteri;
A disciplina della sicurezza dei lavoratori in riferimento al rischio biologico, c’è il D.Lgs 81/08: ne Titolo X del Decreto, denominato “Esposizione ad Agenti Biologici”, articolo 267, troviamo 3 definizioni che fanno comprendere molto meglio a cosa ci si riferisce quando si parladi questa tipologia di rischio, ossia:
- l’agente biologico. Viene definito agente biologico:
- qualsiasi microrganismo, anche nel caso in cui sia stato modificato geneticamente;
- qualsiasi coltura cellulare;
- qualsiasi endoparassita umano che potrebbe provocare intossicazioni, infezioni e allergie nell’essere umano;
- il microrganismo. I microrganismi sono tutte le entità microbiologiche, sua cellulari che non cellulari, dotate della capacità di riprodursi e di trasferire del materiale genetico;
- la coltura cellulare. La coltura cellulare è il risultato della crescita in vitro di cellule che derivano da organismi pluricellulari;
L’articolo 267, classifica ulteriormente gli agenti biologici in una suddivisione in 4 gruppi.
Questi gruppi si differenziano tra di loro, in relazione al rischio di infezione che possono comportare:
1. del gruppo 1 fanno parte tutti gli agenti biologici con una bassa probabilità di causare malattie nell’essere umano;
2. del gruppo 2 fanno parte gli agenti che hanno un potenziale maggiore di causare malattie e essere un rischio per l’essere umano. Tuttavia, hanno una bassa probabilità di propagarsi nella comunità e si delineano quindi come agenti biologici per i quali si hanno misure efficaci di profilassi e terapia a disposizione;
3. del gruppo 3 fanno parte gli agenti biologici che hanno un sensibile rischio maggiore sia di causare malattie gravi, che di costituire un rischio importante per gli esseri umani, mostrando anche una probabilità più elevata di propagarsi all’interno comunità, Anche in questo caso però sono quegli agenti biologici peri quali si hanno però delle misure efficaci di profilassi e terapia a disposizione;
4. del gruppo 4 fanno infine parte quegli agenti biologici che possiedono un rischio elevato di provocare malattie gravi e di porre un serio rischio per l’essere umano, oltre che alla loro possibile propagazione nella comunità. Per questi agenti biologici, non si hanno a disposizione né misure efficaci di profilassi che terapie;
Il comma 2 dell’articolo 267, impone che, se non riesce a classificare inequivocabilmente e certamente un agente biologico in uno dei quattro gruppi, venga inserito nel gruppo che rappresenta un rischio più elevato.
Nel caso in cui un Datore di Lavoro voglia avviare la sua attività che utilizza un agente biologico riconducibile ai gruppo 2, 3 e 4, dovrà comunicare all’organo di vigilanza competente territoriale il suo utilizzo. La comunicazione deve essere effettuata almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori e deve indicare i dati anagrafici dell'azienda, i dati anagrafici del suo titolare e il Documento di valutazione del rischio biologico.
La comunicazione dovrà essere aggiornata e inviata di nuovo, tutte le volte in cui verranno attuate delle modifiche nei processi di lavorazione che potrebbero andare ad influire sul livello di rischio biologico
Per l’utilizzo degli agenti biologici appartenenti al gruppo 4, il Datore di Lavoro deve:
- inviare la comunicazione all’organo territoriale competente;
- effettuare una richiesta di autorizzazione presso il Ministero della Salute. Nella richiesta, andranno comunicati tutti gli elementi che si intendono utilizzare e l'elenco degli agenti biologici che si intendono utilizzare.
L’autorizzazione ha valenza per 5 anni, scaduti i quali avrà rinnovata.
Valutazione del Rischio Biologico
Ai sensi dell’articolo 271, il Datore di Lavoro deve inserire all’interno della Valutazione del Rischio Biologico, tutte le informazioni relative alle caratteristiche degli agenti biologici che si vogliono andare ad utilizzare, nonché tutte le informazioni sulle modalità di lavoro che possono porre un rischio per la salute del lavoratore.
il Datore di Lavoro dovrà quindi tenere conto:
· della classificazione degli agenti biologici e se e in che misura possono rappresentare un pericolo per la salute del lavoratore;
· delle malattie che possono essere contratte a causa del contatto con l’agente biologico;
· dei potenziali effetti allergici e tossici dell’agente biologico;
· se un lavoratore ha una patologia, che dovrà essere messa in relazione diretta con l’attività lavorativa che esso svolge;
· di tutte le possibili ulteriori situazioni che l'autorità sanitaria competente ha reso note, e che possono andare ad influire sul rischio;
· del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati;
Ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi ci dovranno essere alcuni elementi, cioè:
· l’indicazione di tutte le fasi di lavoro nelle quali si può presentare la possibilità di rischio di esposizione agli agenti biologici;
· l’indicazione del numero do lavoratori addetti a queste fasi lavorative;
· le generalità del soggetto che viene posto come responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
· l’indicazione sui metodi e sulle procedure lavorative che si adottano, nonché di tutte le misure a prevenzione e a protezione che sono applicate;
· l’indicazione del programma di emergenza a protezione dei lavoratori verso i rischi di esposizione agli agenti biologici del gruppo 3 e 4, nel caso in cui avvenga un difetto nel contenimento fisico dell’agente biologico.
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