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Il rischio incendio sul posto di lavoro, implica una premessa per distinguere la definizione di pericolo incendio e rischio incendio sul lavoro.
Il pericolo incendio, segnala la possibilità che alcuni dei materiali utilizzati o dei processi lavorativi impiegati, abbiano una potenzialità intrinseca di procurare un incendio.
Il rischio incendio, diversamente, consiste nella probabilità che, all’interno del posto di lavoro, venga raggiunto un certo livello di potenzialità d’incendio e che sia le persone in esso, che le attrezzature impiegate, subiscano i danni provocati dall’incendio.
Quando si parla di rischio incendio, si fa riferimento alla Normativa che ne regola tutti gli aspetti e la sua gestione, cioè il Decreto Ministeriale 10/03/1998: questo Decreto è ancora oggi in vigore.
Nel Decreto 10/03/1998, precisamente all’Allegato I, sono individuati i diversi criteri che utilizzabili dalle aziende per valutare il rischio incendio, e la sua classificazione.
In base al luogo di lavoro, Il rischio incendio è classificato in:
- luogo di lavoro a rischio d’incendio basso. Fanno parte di questa classe tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti sostanze con basso tasso di infiammabilità. Le condizioni dei locali e le condizioni di esercizio in questi luoghi, sono tali da rendere la possibilità di sviluppo di principi d’incendio scarse. Inoltre, nel caso in cui un incendio si sviluppi in questi luoghi, la possibilità che si propaghi è limitata;
- luogo di lavoro a rischio d’incendio medio. Fanno parte di questa classe tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti sostanze infiammabili. Le condizioni dei locali e le condizioni di esercizio, sono tali da favorire lo sviluppo d’incendio. Inoltre, nel caso in cui si verifichi un incendio in questi luoghi, la probabilità di una sua propagazione rimane comunque limitata;
- luogo di lavoro a rischio d’incendio elevato. Fanno parte di questa classe tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti sostanze altamente infiammabili. Le condizioni dei locali e le condizioni di esercizio predispongono a una notevole probabilità di sviluppo d’incendio nella sua fase iniziale. Inoltre, ci sono forti probabilità che le fiamme si propaghino. Un metodo per entrare a far parte di questa classe è l’impossibilità di inserire il luogo nei rischi bassi e medi di rischio incendio.
Le Normative che disciplinano il rischio incendio
Oltre al Decreto Ministeriale 10/03/1998, si sono succeduti altri provvedimenti in materia di prevenzione dagli incendi.
Uno degli ultimi è il Decreto Ministeriale 03/08/2015: questo Decreto è rivolto al chiarimento e semplificazione di alcuni aspetti della Normativa di Riferimento.
Anche il D.Lgs 81/08 si occupa di affrontare la tematica del rischio incendio nell’art 46, che fa riferimento alla prevenzione degli incendi, a sua volta riferendosi ai contenuti del Decreto Ministeriale 10/03/1998 e del Decreto Ministeriale 08/03/2006, in materia di organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La figura che viene direttamente coinvolta nel processo di Valutazione dei Rischi è il Datore che ha anche il compito di gestire l’emergenza. Anche un Dirigente dell’azienda può ricevere una delega per occuparsi di questi aspetti, coì come stabilito ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 81/08.
Oltre a gestire i diversi aspetti del rischio incendio, si ha anche l’obbligo di nomina degli addetti alla squadra di gestione delle emergenze, (art. 16, comma b). Nel comma f, della legge è previsto che la gestione delle emergenze incendio, si deve andare ad effettuare con l’adozione di tutte le misure che si rendono necessarie affinché l’incendio non si sviluppi, o comunque sia rispetto a danni a cose e persone. A questo fine, si applicheranno tutte le metodologie corrette di controllo sui presidi e sulla manutenzione degli impianti.
Un altro aspetto dei compiti spettanti al Datore di Lavoro è la possibilità di avvalersi di una consulenza di tecnici qualificati – anche dello stesso RSPP aziendale – che vauteranno il rischio incendio tenendo in considerazione:
- l’attività dell’azienda;
- la natura dei materiali che manipolati e immagazzinati all’interno dell’azienda;
- la presenza di attrezzature che possono causare potenziali inneschi d’incendio;
- la presenza di arredi;
- il numero totale delle persone presenti;
- la capacità delle persone di allontanarsi velocemente nel caso di emergenza.
Il risultato di questa valutazione porterà l’azienda a ricadere in una delle tre categorie di rischio che abbiamo citato in precedenza – basso, medio o alto.
Alcuni dei luoghi di lavoro considerati ad alto rischio sono:
· ospedali, case di ricovero per anziani e di cura;
· scuole;
· uffici con oltre 1000 dipendenti;
· centrali termoelettrica;
· alberghi con più di 200 posti letto;
· impianti di estrazione di gas combustibili;
· impianti di estrazione di oli minerali;
· impianti e laboratori nucleari;
· fabbriche e depositi di esplosivi.
Alcuni dei luoghi di lavoro considerati a medio rischio sono:
· industrie di carta con più di 100 addetti;
· uffici e aziende con oltre 300 dipendenti;
· fabbriche di mobili e infissi con più di 50 dipendenti;
· cantieri temporanei e mobili che utilizzano sostanze infiammabili e utilizzano fiamme libere;
· industrie di arredamento e abbigliamento con più di 50 dipendenti
Alcuni dei luoghi di lavoro considerati a basso rischio sono:
· uffici scarsamente affollati;
· aziende scarsamente affollati;
· servizi scarsamente affollati;
· esercizi commerciali scarsamente affollati.
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